Corte di Cassazione (5309/2026) – Omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione: presupposto di applicabilità dell’art. 1 bis del D.L. 69/2023 richiedente il riconoscimento di una soglia minima di pagamento nelle transazioni fiscali.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 marzo 2026, n. 5309 - Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Accordi di ristrutturazione – Transazione fiscale – Disciplina di cui all’art. 1 bis del D.L. 13/06/2023, n. 69 – Previsione di una soglia minima di pagamento da garantirsi - Applicabilità nei confronti delle proposte depositate successivamente anche se anteriormente alla data di conversione in legge – Retroattività legittima da un punto di vista costituzionale.
La disciplina del cram down fiscale di cui all’art. 1 bis del D.L. 13/06/2023, n. 69, introdotta dalla legge conv. n. 103/2023, si applica retroattivamente alle proposte di transazione fiscale depositate dal 15/06/2023, così come letteralmente previsto dal sesto comma della citata disposizione, in contrario non rivenendosi profili di illegittimità costituzionale. (Massima Ufficiale)
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