Corte di Cassazione (5309/2026) – Omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione: presupposto di applicabilità dell’art. 1 bis del D.L. 69/2023 richiedente il riconoscimento di una soglia minima di pagamento nelle transazioni fiscali.

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Data di riferimento: 
09/03/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 marzo 2026, n. 5309 - Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.

Accordi di ristrutturazione – Transazione fiscale – Disciplina di cui all’art. 1 bis del D.L. 13/06/2023, n. 69 – Previsione di una soglia minima di pagamento da garantirsi - Applicabilità nei confronti delle proposte depositate successivamente anche se anteriormente alla data di conversione in legge – Retroattività legittima da un punto di vista costituzionale.

La disciplina del cram down fiscale di cui all’art. 1 bis del D.L. 13/06/2023, n. 69, introdotta dalla legge conv. n. 103/2023, si applica retroattivamente alle proposte di transazione fiscale depositate dal 15/06/2023, così come letteralmente previsto dal sesto comma della citata disposizione, in contrario non rivenendosi profili di illegittimità costituzionale.  (Massima Ufficiale) 

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-marzo-2026-n-5309-pres-ferro-est-vella

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34722/CrisiImpresa?%C3%88-costituzionalmente-legittima-la-retroattivit%C3%A0-della-norma-che-prevede-soglie-minime-di-pagamento-nella-transazione-fiscale

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza