Corte di Cassazione (5828/2026) – Considerazioni in tema di legittimazione a proporre reclamo avverso l’avvenuta omologazione di accordi di ristrutturazione, anche eventualmente ad efficacia estesa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5828 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Omologazione – Legittimazione a proporre reclamo – Presupposto necessario e possibile eccezione rappresentata dalla ricorrenza di un vizio procedurale.
La legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII, avverso la sentenza, che pronuncia sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione, spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di “parti formali”, per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, sia comunque stato reso destinatario – indipendentemente dalla correttezza del trattamento proposto – del cd. cram down fiscale o previdenziale di cui all’art. 63 CCII, a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d’appello che ha accolto il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del provvedimento di omologazione in quanto, essendo stato l’accordo con un altro creditore raggiunto nel corso del procedimento e pubblicato solo in tale momento nel registro delle imprese, a fronte dell’iniziale pubblicazione della sola domanda e del piano, di fatto l’ente pubblico non aveva potuto ritualmente fruire del termine di 30 giorni per proporre opposizione). (Principio di diritto eMassima Ufficiale). [la Corte, per completezza, con riferimento alle modifiche disposte prima dall’art. 1-bis inserito, in sede di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (pubblicata in GU Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2023) e poi dal cd. decreto correttivo-ter, ha precisato che quello che era sotto il precedente regime normativo il vizio procedurale impeditivo della partecipazione alla fase dell’omologazione, rappresentato dalla mancata iscrizione della proposta nel registro delle imprese, quale presupposto che legittimava in via eccezionale la proposizione del reclamo anche da chi non aveva proposto opposizione, è ora costituito, quale criterio legittimante, ai sensi dell’art. 63, terzo comma, C.C.I., dall’omessa comunicazione al creditore pubblico finanziario in detto registro della domanda di omologazione forzata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-marzo-2026-n-5828-pres-ferro-est-amatore
[analogamente, quanto alla necessità dell’avvenuta partecipazione in senso formale al giudizio, in tema di presupposto per poter proporre reclamo avverso l’omologazione del concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 giugno 2024, n. 16932 https://www.unijuris.it/node/7992 e Cassazione civile, sez. I, 29 febbraio 2016, n. 3954 https://www.unijuris.it/node/3930; e con riferimento al presupposto richiesto per proporre reclamo avverso l’avvenuta omologa del piano del consumatore: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 febbraio 2025, n. 5157 https://www.unijuris.it/node/8312; quanto alla ricorrenza di un’eccezione a tale limitazione rappresentata dalla sussistenza di un vizio procedurale, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 novembre 2021, n. 32248 https://www.unijuris.it/node/6055, nonché la su richiamata per altro aspetto decisione n. 5157/2025].
