Tribunale di Lucca – Apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un appaltatore e sorte del contratto pendente se concluso intuitu personae.
Tribunale Ordinario di Lucca, Sez. civile – Ufficio Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, 14 marzo 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Giulia Simoni.
Liquidazione giudiziale aperta nei confronti di un appaltatore – Contratto in corso concluso intuitu personae – Possibile prosecuzione su iniziativa del curatore – Presupposti necessari.
Con riferimento all’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un appaltatore che il committente abbia scelto intuitu personae opera l’eccezione prevista dall’art.186, secondo comma, ultima parte, C.C.I. onde il contratto d’appalto, che in coincidenza con l’apertura di quella procedura di regola in assenza di quel presupposto non si scioglierebbe, in quel caso si scioglie a meno cheil curatore, come autorizzato ex art. 211 C.C.I.alla prosecuzione dell’impresa, entro il termine di sessanta giorni, comunichi di volervi subentrare con il consenso del committente; questo termine è funzionale a garantire al curatore stesso uno spatium deliberandi nell’interesse della procedura e può essere da lui, solo se autorizzato dal comitato dei creditori o in sua vece dal giudice delegato ex art. 140, comma 4, C.C.I., essere rinunciato al fine di definire tempestivamente i rapporti, con opzione che una volta autorizzata non può poi mutare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
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