Corte di Cassazione (12096/2026) - Liquidazione giudiziale: con riferimento ai crediti non prededucibili sorti in corso di procedura il termine per l’insinuazione al passivo è di sessanta giorni dal momento in cui si sono originati.

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Data di riferimento: 
30/04/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 aprile 2026, n. 12096 – Pres. Francesco Rerrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Liquidazione giudiziale – Domanda di insinuazione al passivo – Crediti sorti in corso di procedura non prededucibili – Termine entro il quale deve essere formulata - Proponibilità entro sessanta giorni dal momento in cui si sono originati - Applicabilità del medesimo termine previsto dall’art. 208, terzo comma C.C.I. per il caso di ritardo dovuto a causa non imputabile – Termine analogo decorrente in quel caso dal momento in cui è venuto meno l’impedimento incolpevole.

Il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 208, comma 3, CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) trova applicazione anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che ne siano la natura e il titolo, e decorre dal giorno in cui il credito è sorto, sempre che non sussistano ulteriori impedimenti non imputabili al creditore, mentre, ove si tratti di crediti prededucibili, non può iniziare a decorrere prima che insorga una chiara contestazione tale da rendere necessaria la tutela del credito mediante insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 222, comma 1, CCII.  (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-30-aprile-2026-n-12096-pres-terrusi-est-zuliani

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34868/CrisiImpresa?La-Cassazione-sul-termine-per-il-deposito-delle-domande-tardive-per-crediti-sorti-in-corso-di-procedura 

[in tema di termine di un anno per l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare., cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 novembre 2021, n. 34730 https://www.unijuris.it/node/5934; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 febbraio 2020, n. 3872 https://www.unijuris.it/node/5113 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 luglio 2019, n. 18544 https://www.unijuris.it/node/4797; circa il doversi da ultimo considerare tale termine non in modo fisso ma, in assenza di una specifica disposizione di legge, da stabilirsi in base alle circostanze concrete, secondo prudente (e motivato) accertamento del giudice del merito: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 luglio 2024, n. 18760 https://www.unijuris.it/node/8004 come da precedente relativo alla fissazione dello stesso nel caso delle domande ultratardive: Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 2022, n. 11000 https://www.unijuris.it/node/6639].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza