Tribunale di Milano - Composizione negoziata della crisi: finalità del riconoscimento di misure cautelari e condizioni perché possano essere riconosciute o, viceversa, dichiarate inammissibili.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 18 febbraio 2026 (data della pronuncia) – Giudice designato Francesco Pipicelli.
Composizione negoziata – Richiesta di misure protettive – Verifica del fumus perché possano venir riconosciute – Indisponibilità di un creditore strategico a proseguite le trattative – Situazione che ne determina la non concessione.
Composizione negoziata – Inibitoria di azioni esecutive o cautelari – Istanza di riconoscimento di una misura cautelare di contenuto sostanzialmente coincidente con le misure protettive – Ammissibilità in astratto anche dopo la scadenza del termine massimo di durata di quelle –Fondamento.
Composizione negoziata – Misure cautelari che comprimano il diritto di azione del creditore – Cessione in particolare a terzi di un credito vantato nei confronti della debitrice – Inibitoria non riconoscibile – Eccezioni.
In punto di fumus, va osservato che le misure cautelari richieste nell’ambito della composizione negoziata della crisi presentano una connotazione strutturalmente strumentale rispetto al percorso di risanamento dell’impresa; esse, infatti, sono funzionali a preservare le condizioni necessarie affinché le trattative con i creditori possano svolgersi utilmente e condurre a una soluzione concordata della crisi. Ne consegue che la verifica del fumus non può arrestarsi alla mera pendenza formale della procedura di composizione negoziata, ma deve investire la concreta esistenza di trattative effettive e serie con i creditori, nonché la loro ragionevole idoneità a sfociare in un accordo idoneo a consentire la continuità aziendale e comunque il risanamento dell’impresa. Tali misure non sono suscettibili d'essere concesse ove difettino tali prospettive, in particolare quando un creditore strategico, nello specifico una banca, abbia manifestato stabile indisponibilità a proseguire le trattative, come nel rispetto del disposto del quarto comma, dell’art. 4, C.C.I. comunque avviate, con ciò rendendo problematico, non essendo coercibile il suo determinante consenso alla soluzione negoziale, addivenirvi anche nei confronti di altri creditori, differenti istituti di credito, che abbiano posto la conclusione di quella determinante trattativa quale condizione decisiva per raggiungere anche da parte loro un accordo volto alla concessione al proponente di finanziamenti indispensabili per conseguire il risanamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con rinvio all’orientamento condivisibile invalso in giurisprudenza di merito deve, in sede di composizione negoziata, ritenersi ammissibile ottenere ex art. 19 C.C.I., nei confronti di determinati creditori e una volta spirati i termini massimi di efficacia delle misure protettive, ivi comprese eventuali proroghe, un provvedimento cautelare avente contenuto sostanzialmente coincidente con quello delle misure protettive, e quindi finalizzato a impedire l’inizio, la promozione o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice nonché sui beni e diritti attraverso i quali essa esercita l’attività d’impresa, ciò in quanto la tutela cautelare anche atipica è un profilo immanente alla tutela dei diritti, nell’ottica di preservare l’epilogo della composizione dai pregiudizi provocati dalla sua durata, assicurando gli effetti del futuro ed auspicabile raggiungimento di uno dei postivi sbocchi della composizione ex art. 23 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non sono invece ammissibili misure cautelari che comprimano il diritto di azione del creditore, impedendogli di ottenere un titolo esecutivo da utilizzare in futuro, o che incidano sull’autonomia negoziale di quello stesso. Quanto, in particolare, alla misura cautelare diretta a vietare e/o inibire ad una specifica creditrice la cessione a terzi di qualunque proprio credito come vantato nei confronti della debitrice, la stessa deve essere dichiarata pertanto inammissibile, ciò in quanto una simile inibitoria inciderebbe in modo indebito e sproporzionato sull’autonomia negoziale del creditore, impedendo la libera circolazione dei crediti garantita degli artt. 1260 ss. c.c. Diversamente opinando, la tutela cautelare infatti si trasformerebbe in uno strumento di indebita “intrusione” nell’autonomia negoziale delle parti, ragion per cui l’effetto giuridico voluto dalla ricorrente potrebbe ottenersi solo nei casi di incedibilità individuati dall’art. 1260 tra cui si annoverano le ipotesi di incedibilità convenzionale, incedibilità per espressa previsione di legge o incedibilità derivante dalla natura strettamente personale del credito.(Pierluigi Ferini – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-18-febbraio-2026-est-pipicelli
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista nello stesso senso: Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7646 e Tribunale di Milano, 07 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/8007].
