Tribunale di Firenze - Concordato preventivo in continuità diretta: natura del controllo di fattibilità da eseguirsi dal tribunale sin dalla fase iniziale. Conversione del credito falcidiato in capitale di rischio: opzione riconoscibile ai creditori.
Tribunale di Firenze, Sez. Fallimentare, 04 marzo 2026 – Pres. Maria Novella Legnaioli, Rel. Rosa Selvorolo, Giud. Cristian Soscia.
Concordato preventivo – Verifica da eseguirsi da parte del tribunale fin dalla fase iniziale -Insufficienza di un accertamento meramente sommario col contenuto di piano e proposta – Necessità che si estenda al riscontro anche della ricorrenza dei presupposti poi richiesti per l’omologazione – Ragione sottostante.
Non manifesta inattitudine del piano concordatario a raggiungere gli obiettivi prefissati – Requisito fondamentale di ammissibilità – Riscontro di fattibilità giuridica - Analisi da considerarsi rimessa al tribunale dal codice della crisi – Estensione.
Concordato preventivo in continuità diretta – Conversione del credito falcidiato in capitale di rischio – Possibile opzione riconosciuta dal piano ai creditori - Ammissibilità – Fondamento.
Operando un raffronto tra le norme relative al concordato preventivo, sebbene l’art 7 C.C.I. sembrerebbe richiedere un accertamento sommario dell’ammissibilità e della fattibilità di piano e proposta, atteso che parla di manifesta inammissibilità e manifesta inadeguatezza, l’analisi in combinato di tale norma e degli artt. 47 C.C.I., in tema di apertura, e 112 C.C.I., in materia di omologazione, impone, invece, sin dalla fase iniziale del procedimento, l’accertamento in modo puntuale ed approfondito della sussistenza degli stessi requisiti di regolarità formale e sostanziale (in particolare di quelli contemplati dall’ art. 87 C.C.I.), richiesti poi anche per l’omologazione, ciò allo scopo di evitare che proseguano procedure viziate ab initio con inutile dispendio di risorse ed attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto al fondamentale requisito rappresentato dalla non manifesta inattitudine del piano concordatario a raggiungere gli obiettivi prefissati come previsto sia dall’art. 7, secondo comma, lettera b), C.C.I., sia allo stesso modo poi dall’art. 112, primo comma, lettera g) C.C.I.,dopo la lunga querelle che ha caratterizzato nel tempo l’estensione del controllo di fattibilità del concordato da parte del giudice, il codice della crisi, utilizzando l’endiadi fattibilità-adeguatezza, sembrerebbe avere definitivamente rimesso la valutazione sulla convenienza del piano ai creditori, riservando al giudice sì il giudizio sulla fattibilità giuridica, ma sotto un profilo di legalità sostanziale e, quindi, di correttezza, di ragionevolezza della prognosi, di attendibilità della previsione prospettica, di fondatezza e verificabilità del programma, sulla base dei dati disponibili e di una delibazione prima facie. L’accertamento dell’adeguatezza delle previsioni del piano rispetto agli obiettivi prefissati, demandato al Tribunale, impone infatti di effettuare un’analisi del piano , della proposta e soprattutto di tutta la documentazione di corredo ed in particolare della relazione del professionista indipendente in termini critici, cercando di stabilire se vi sia la correttezza dei dati, la coerenza delle previsioni e la ragionevolezza delle stesse anche attraverso l’analisi di dati di riscontro, la previsione di situazioni avverse e la disamina puntuale, adeguata e concreta dei meccanismi correttivi. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel concordato preventivo in continuità diretta è ammissibile la previsione di una facoltà riconosciuta ai creditori, laddove vogliano partecipare al rilancio dell’impresa, di convertire il credito falcidiato in capitale di rischio (equity option), quale modalità alternativa di soddisfacimento del credito, rimessa alla libera scelta del singolo creditore e attuata mediante attribuzione di partecipazioni sociali in luogo del pagamento in denaro, in quanto l’opzione così riconosciuta, inquadrabile nello schema della datio in solutum ex art. 1197 c.c. non è volta a diversificare il trattamento economico o la posizione giuridica all’interno delle rispettive classi, bensì unicamente a consentire la modifica del modus solvendi senza incidenza sulla parità di trattamento all’interno delle stesse (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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