Tribunale di Parma – Domanda familiare di concordato minore: possibilità di accedere alla procedura anche se uno dei ricorrenti risulti consumatore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/11/2025

Tribunale Ordinario di Parma, Sottosez. procedure concorsuali ed esecuzioni forzate, 21 novembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegata Angela Casalini.

Procedura familiare - Domanda unitaria di accesso a concordato minore proposta da due coniugi conviventi - Qualifica di consumatore di un membro della famiglia – Condizione non ostativa – Fondamento - Presentazione di proposte distinte: una liquidatoria e l’altra in continuità – Ammissibilità.

Con riferimento ad una domanda di procedura familiare proposta da due coniugi conviventi, aventi parte dell’indebitamento di origine comune, non osta all’ammissibilità della domanda di concordato minore la circostanza per cui uno dei due ricorrenti attualmente sia un consumatore, tenuto conto che il dettato di cui all’art. 66 C.C.I., consente nelle procedure familiari di presentare un’unica domanda di accesso a quella procedura ancorché uno dei due soggetti non ne abbia i requisiti; tale interpretazione è evincibile dal dettato del primo comma di detto articolo che preclude l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore laddove uno dei ricorrenti non risulti tale. Ne deriva che, laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 74 C.C.I. (sovraindebitamento, non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, ecc.), quando uno dei proponenti non è consumatore, in quanto imprenditore minore o professionista, l’accordo di composizione della crisi familiare è estensibile appunto al concordato minore. In tal caso risulterà ammissibile la formulazione di due distinte proposte da parte di ciascuno dei ricorrenti: una di tipo liquidatorio con apporto di risorse esterne da parte del coniuge, lavoratore dipendente, qualificabile quale consumatore, ciò anche in presenza di una situazione debitoria “mista” derivante anche da una pregressa attività imprenditoriale individuale da tempo cessata (in quanto tale secondo un filone giurisprudenziale non assoggettabile al divieto di cui all’art. 33, comma 4, C.C.I.), e una in continuità da parte del coniuge esercitante anche attualmente, come nello specifico quale parrucchiera, una impresa individuale che condivida col primo parte della di lui posizione debitoria, quella appunto di tipo consumeristico legata a scelte di tipo familiare, quale quella conseguente all’acquisto della comune casa di abitazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34107/CrisiImpresa?Concordato-Minore-familiare-e-qualit%C3%A0-di-consumatore-di-un-membro

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34114/CrisiImpresa?Concordato-Minore-familiare-e-qualit%C3%A0-di-consumatore-di-un-membro

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34133/CrisiImpresa?Tribunale-di-Parma%3A-ammissibile-il-concordato-minore-dell%E2%80%99imprenditore-individuale-cancellatohttps://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34124/CrisiImpresa?Tribunale-di-Parma%3A-ammissibile-il-concordato-minore-dell%E2%80%99imprenditore-individuale-cancellatohttps://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34140/CrisiImpresa?L%E2%80%99art.-33%2C-comma-4%2C-CCII-non-si-applica-al-socio-illimitatamente-responsabile-di-societ%C3%A0-cancellata

[in tema di inammissibilità di una proposta di concordato minore che in particolare non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574https://www.unijuris.it/node/8843; quanto alla possibilità di accedere al concordato minore anche da parte di un soggetto sovraindebitato con una situazione debitoria “mista” in quanto già imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese: Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025 https://www.unijuris.it/node/8390 e nello stesso senso con riferimento al diverso caso del socio illimitatamente responsabile di impresa cessata:Corte d’Appello di Milano, 12 novembre 2024 https://www.unijuris.it/node/8169].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza