Corte d’Appello di Torino – Concordato semplificato e criticità rilevate eventualmente imputabili al difensore.
Corte d’Appello di Torino, Sez. I civ., 05 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Gabriella Ratti, Cons. Rel. Emanuela Germano Cortese, Cons. Eleonora Montserrat Pappalettere.
Concordato semplificato e istanza di misure protettive – Presupposto richiesto per poter accedere a quella procedura e per il riconoscimento di quelle misure – Necessità del rispetto dell’art. 4, co. 2, lettera a), C.C.I. - Dovere di trasparenza sin dalla fase iniziale – Verifica da parte del tribunale che la carenza informativa sia ascrivibile al ricorrente.
Il dovere di trasparenza di cui all’art. 4, co. 2, lett. a) C.C.I. da parte del debitore, in particolare con riferimento alla propria situazione patrimoniale, economica-finanziaria ed all’entità della situazione debitoria e alla tipologia e al numero dei creditori, si deve considerare immediatamente applicabile al debitore sin dal suo ingresso nella composizione negoziata, a prescindere dalla richiesta di misure protettive e seppure con intensità variabile a seconda dello stato di avanzamento del negoziato. La possibilità che vi sia composizione negoziata anche in assenza di trattative e ancor prima di una proposta su cui risultino basate, appare infatti limitata, al più, al breve periodo che intercorre tra la presentazione dell’istanza ex art 12 C.C.I., l’accettazione dell’esperto e la positiva valutazione dell’esperto circa l’esistenza di concrete prospettive di risanamento. In presenza di eventuali carenze informative, prima di addivenirsi da parte del Tribunale alla pronuncia per tale motivo di inammissibilità dal concordato semplificato occorre che da parte dello stesso si verifichi se le omissioni riscontrate siano realmente imputabili all’imprenditore, oppure se le criticità rilevate risultino imputabili al difensore cui lo stesso si era rivolto e costituiscano negligenza professionale estranea alla sfera di controllo del debitore, non potendosi pretendere che l’imprenditore, privo di conoscenze giuridiche idonee, abbia il dovere di verificare il corretto operato del proprio difensore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
