Tribunale di Lucca - Liquidazione giudiziale: improponibilità di un ricorso volto allo svolgimento di un accertamento tecnico preventivo avanti al giudice delegato e possibilità che venga effettuato innanzi a quello ordinario.

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Data di riferimento: 
19/03/2026

Tribunale Ordinario di Lucca, Sez. Civile – Ufficio Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, 19 marzo 2026 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Giulia Simoni.

Liquidazione giudiziale – Ricorso per accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva – Improponibilità avanti al giudice delegato – Iniziativa esperibile innanzi ad un diverso giudice – Fondamento.

Con riferimento ad un ricorso proposto avanti al giudice delegato dalla committente di lavori, poi non conclusi, come affidati, allorché era in bonis, ad un’appaltatrice successivamente assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, come volto a che fosse disposto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., o in subordine una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., al fine di accertare lo stato dei luoghi presso il cantiere oggetto del contratto d’appalto stipulato dalla ricorrente, verificare la sussistenza di vizi o difformità delle opere eseguite, individuare i danni eventualmente derivati, accertare gli interventi necessari per eliminare i difetti e i danni rilevati, così da poter riprendere celermente i lavori e mettere in sicurezza il cantiere, si deve ritenere che lo stesso non possa essere proposto nei confronti di quel giudice non rientrando tra le mansioni contemplate dal Codice ella Crisi che individua specificamente le funzioni e i poteri di quello stesso nell’ambito della procedura liquidatoria. Ciò non comporta però un presunto vuoto di tutela nei confronti della ricorrente in quanto deve escludersi che il divieto di azioni cautelari individuali, a far data dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, posto dall’art. 150 C.C.I., sia applicabile all’accertamento tecnico preventivo in quanto lo strumento in questione, pur avendo una natura in senso lato cautelare, è finalizzato ad acquisire una prova e non ad accertare uno o più degli elementi costituivi di una proponenda domanda risarcitoria veicolata nelle forme dell’insinuazione allo stato passivo, né ad anticipare gli effetti di un provvedimento di condanna o a imprimere un vincolo d’indisponibilità ai beni della società debitrice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lucca-19-marzo-2026-est-simoni

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34718/CrisiImpresa?L%E2%80%99accertamento-tecnico-preventivo-%C3%A8-proponibile-dinanzi-al-giudice-delegato-nella-liquidazione-giudiziale%3F

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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