Tribunale di Modena – La liquidazione giudiziale costituisce procedura alternativa alla liquidazione controllata onde chi è assoggettabile alla prima non può esserlo anche alla seconda, o viceversa.

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Data di riferimento: 
23/04/2026

Tribunale di Modena, Sez.III civ. – Procedure concorsuali, 23 aprile 2026 (data della pronuncia) – Pres. Ester Russo, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Marco Molaro.

Alternatività tra liquidazione giudiziale e controllata – Apertura dell’una o dell’altra da parte del tribunale – Necessario riferimento ai presupposi che ricorrano nel caso specifico.

Con riferimento ad una domanda proposta in via principale nei confronti di un soggetto per l’apertura della liquidazione controllata o, in via subordinata, nei confronti dello stesso della liquidazione giudiziale, occorre considerare che quelle procedure sono tra loro alternative essendo indiscusso che chi sia assoggettabile all’una non possa esserlo anche all’altra e non risultando, pertanto, ipotizzabile da un punto di vista logico discutere di una vera e propria subordinazione delle domande: il Tribunale, infatti, al riscontro dei necessari presupposti, potrà aprire unicamente la sola procedura che si attagli alla fattispecie concreta, non potendosi istituire tra le due alcuna gerarchia, né potendosi adottare una decisione che si fondi sul principio della ragione più liquida. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-23-aprile-2026-pres-russo-est-bianconi

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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