Corte di Cassazione (8875/2026) – Reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione del consumatore: regolamento di competenza d’ufficio promosso per stabilire a chi spetti decidere. Spese processuali.

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Data di riferimento: 
09/04/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 aprile 2026, n. 8875 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D’Aquino.

Sovraindebitamento - Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Decreto di inammissibilità – Reclamo ex art. 70, primo comma, C.C.I. – Versione post D. Lgs. 164/2024 - Giudice competente – Individuazione. 

Tribunale - Richiesta di regolamento di competenza d'ufficio - Decisione al riguardo - Statuizione sulle spese processuali.

Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 164/2024, è la Corte di appello e non il Tribunale in composizione collegiale, atteso che il comma 8 del predetto articolo, nello stabilire la competenza della Corte di appello, non distingue tra accoglimento o rigetto dell'omologa, mentre il primo comma della medesima norma, nello stabilire eccezionalmente il doppio grado davanti all'organo collegiale e non davanti alla Corte d'appello, si riferisce al provvedimento adottato nella fase preliminare del procedimento in cui la proposta, prima dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori, non abbia superato il vaglio di ammissibilità del giudice monocratico.  (Massima Ufficiale)

La richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali. Analogamente, in difetto di iniziativa impugnatoria, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-aprile-2026-n-8875-pres-terrusi-est-daquino

[quanto al fatto che prima delle modificazioni introdotte dal D. Lgs. 136/2024, era il Tribunale in composizione collegiale e non la Corte di Appello, in assenza di specifiche disposizioni normative, competente a decidere del reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 luglio 2025, n. 21731https://www.unijuris.it/node/8986].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza