Corte d’Appello di Brescia – Omologazione trasversale di un concordato preventivo in continuità: non equiparabilità dei creditori privilegiati degradati a quelli chirografari ab origine ai fini dell'applicazione dell'art. 112, comma 2, lett. b), C.C.I.
Corte d’Appello di Brescia, Sez. I civ., 24 aprile 2026 – Pres. Giuseppe Magnoli, Cons. Rel. Maura Mancini, Cons. Cesare Massetti.
Concordato preventivo in continuità – Omologazione c.d. trasversale – Condizione di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), C.C.I. – Necessario rispetto - Previsione di un trattamento più favorevole a favore dei creditori privilegiati degradati – Ammissibilità.
I creditori privilegiati incapienti (ovvero quelli il cui credito è assistito da garanzia generale ma che sono stati degradati al chirografo per totale o parziale incapienza) non sono equiparabili ai creditori chirografari originari (ab origine) onde la proposta di concordato preventivo in continuità può prevedere, con riferimento all’attivo eccedente il valore di liquidazione (c.d. valore di ristrutturazione) che può distribuirsi secondo la regola dell’RPR, un trattamento migliore per i creditori privilegiati degradati rispetto alla classe dei creditori chirografari dissenzienti, senza che questo configuri un'illegittima disparità di trattamento o violazione del principio di non discriminazione tra le classi come previsto dall’art. 112, secondo comma, lettera b) C.C.I., ciò in quanto il rispetto di quella regola non può mai risolversi in un pregiudizio per i creditori il cui diritto è assistito da una causa legittima di prelazione, volontaria o legale, che per la parte degradata godono comunque di un “privilegio attenuato”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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