Corte di Cassazione (14555 /2026) -Concordato minore: dal momento che l’art. 80, comma 3, C.C.I. contiene una specifica disciplina per potersi addivenire all’omologazione forzosa, non opera il richiamo a quella relativa al concordato preventivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2026, n.14555 - Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.
Concordato minore – Mancata adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria - Omologazione forzosa – Previsione ad opera dell’art. 80, comma 3, C.C.I. di una procedura semplificata per addivenirvi – Inapplicabilità a tal fine delle diverse più rigide modalità previste per il concordato preventivo - Ricorso da considerarsi incompatibile – Non necessità in particolare che il voto sia espresso a seguito di “parere conforme” della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, l’omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa - in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria (cd. cram down) - non è subordinata all’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale, ai sensi dell’art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un’autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell’OCC, procedura che rende incompatibile, ai sensi dell’art. 74, comma 4, CCII, l’applicazione delle diverse (più rigide) modalità di approvazione disposte nell’art. 88, comma 6, medesimo codice, che prevede il previo “parere conforme” della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
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