Tribunale di Piacenza - Istanza di misure cautelari formulata nella fase prenotativa ex art. 44 C.C.I.: finalità che devono rivestire perché risulti accoglibile.
Tribunale di Piacenza, Sez. civ. e crisi d’impresa, 21 maggio 2026 (data della pronuncia) – Giudice Marta Lombardi.
Procedure di risoluzione della crisi – Domanda prenotativa – Istanza di misure cautelari - Inibitoria dell’escussione di garanzie pubbliche e delle segnalazioni “a sofferenza” – Presupposi di ammissibilità - Cancellazione di segnalazione già effettuata - Misura non riconoscibile - Fondamento.
Con riferimento alla richiesta di riconoscimento di misure cautelari formulata nella fase prenotativa di cui all’art. 44 C.C.I., la cautela non può trasformarsi in un intervento conformativo del contenuto dei rapporti, né in un provvedimento satisfattivo, dovendo restare ancorata alla sola esigenza di preservare, per un tempo delimitato, la tenuta del patrimonio (requisito del periculum in mora) e la praticabilità del tentativo di regolazione della crisi adombrato (requisito del fumus boni iuris), così da operare un equo bilanciamento tra l’interesse del ricorrente alla concessione e quello dei creditori a non subire compressioni ingiustificate. Deve infatti rilevarsi che le misure in esame, laddove circoscritte nel tempo e finalizzate unicamente a preservare, nel periodo della riserva, le condizioni minime di praticabilità del percorso di regolazione della crisi, non incidono in via definitiva sulle posizioni sostanziali dei creditori, che restano integralmente tutelate all’esito della procedura. [nello specifico, con riferimento alle istanze del ricorrente, rispettivamente volte, una prima, al riconoscimento di. una misura interinale di inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche sino al termine concesso dal Tribunale per il deposito della domanda “piena”, ed , una seconda, di inibitoria ad eseguire non giustificate segnalazioni “a sofferenza” in Centrale Rischi e alla CRIF , il Tribunale ha ritenuto che il sacrificio imposto ai creditori, in quanto temporaneo e reversibile, risultasse proporzionato e non eccessivo rispetto all’interesse alla conservazione del valore aziendale ed alla possibile definizione della crisi attraverso uno strumento concordatario, e che dunque il temporaneo sacrificio imposto ai creditori non eccedesse quello fisiologico della fase prenotativa e si giustificasse alla luce della concreta possibilità di un esito utile della procedura, ed ha, pertanto, riconosciuto entrambe quelle misure; ha viceversa ritenuto non accoglibile quella volta alla cancellazione di una segnalazione “a sofferenza” come già effettuata in quanto, presupponendo una valutazione definitiva sulla sua legittimità, risultava incompatibile con la cognizione sommaria propria di quella fase]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-piacenza-21-maggio-2026-est-lombardi
