Tribunale di Napoli - Concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale indiretta: controlli che il tribunale deve eseguire a fini omologatori.
Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 07 aprile 2026 – Pres. Gian Piero Scoppa, Rel. Loredana Ferrara, Giud. Francesco Paolo Feo.
Concordato preventivo – Omologazione - Controlli che il tribunale deve eseguire a seconda del tipo – Ulteriori, in ipotesi di istanza di omologazione trasversale – Criterio da applicarsi nel caso del concordato di gruppo che combini liquidazione e continuità.
Ai fini dell’omologa di un concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad effettuare i controlli previsti dall’art. 112, primo comma, C.C.I. e in particolare, nel caso del concordato in continuità, ai sensi della previsione di cui alla lettera f), a verificare, oltre che, ex art. 109 C.C.I., tutte le classi abbiano votato favorevolmente, anche che ricorra il presupposto ivi richiesto in negativo, vale a dire quello della non inidoneità del piano a consentire il risanamento dell’impresa; e sempre per il solo caso del concordato appunto in continuità, ove sia richiesta la ristrutturazione trasversale, altresì la sussistenza delle condizioni previste dal secondo comma di detto articolo.
In tema, come nello specifico, di concordato di gruppo, la verifica delle condizioni di omologazione deve essere condotta con riferimento a ciascuna impresa partecipante, ferma la possibilità di combinare ai sensi del disposto dell’art. 285, primo comma, C.C.I. continuità e liquidazione tra le diverse società, ciò in coerenza con il favor legislativo per la continuità aziendale, favor che si evince anche dalla seconda parte di detto comma che, a seguito della modifica apportata dal D. Lgs. 136/2024 così prevede: “Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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