Corte di Cassazione (16186/2026) – Modalità di notifica del ricorso volto all’apertura della liquidazione giudiziale in caso di precedente attribuzione dell’indirizzo pec d’ufficio.

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Data di riferimento: 
25/05/2026

 Cass., Sez. 1, 25 maggio 2026, n. 16186, Pres. Ferro, Est. Zuliani

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – Notifica del ricorso all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese – Validità – Precedente attribuzione dell’indirizzo PEC d’ufficio – Irrilevanza.

La notificazione del ricorso volto all’apertura della liquidazione giudiziale ex art. 40, comma 6, CCII, effettuata dalla cancelleria all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, è valida, non assumendo rilievo la circostanza che tale indirizzo sia stato attribuito d’ufficio, ai sensi dell’art. 16, comma 6 bis, del D.L. n. 185 del 2008, in quanto, da un lato, tutte le imprese costituite in forma societaria hanno l’obbligo di rendersi reperibili mediante l’indicazione e la tenuta in efficienza di un domicilio digitale e, dall’altro, la disciplina delle forme di convocazione dell’imprenditore nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale ha lo scopo di coniugare il diritto di difesa di quest’ultimo con le esigenze di celerità e speditezza proprie di un procedimento concorsuale che coinvolge anche interessi pubblici. Massima Ufficiale 

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-25-maggio-2026-n-16186-pres-ferro-est-zuliani

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Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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