Corte di Cassazione (14537/2026) – Risulta accoglibile l’istanza di insinuazione al passivo di un residuo credito che risulti provata dalla ricognizione di debito contenuta in un accordo di risanamento come concluso.
Corte di Cassazione, Sez. I civ, 16 maggio 2026, n. 14537 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento – Stato passivo e opposizioni – Istanza di insinuazione al passivo di un residuo credito – Validità della prova costituita da un atto di ricognizione di debito.
La ricognizione di debito, come nello specifico contenuta in un accordo di risanamento concluso ex art. 67, comma 3, lettera d), L.F., avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità; il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura infatti come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione.(Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/node/2510
[nello stesso senso cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 marzo 2025, n.6065 https://www.unijuris.it/node/8572; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 dicembre 2021, n. 39123 https://www.unijuris.it/node/6002 e Corte di Cassazione, Sez. VI- Prima civile, 04 febbraio 2020, n. 2431 https://www.unijuris.it/node/5311 e in tema di ripartizione dell’onere della prova: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - L, 03 marzo 2021, n. 5847 https://www.unijuris.it/node/5573].
