Corte di Cassazione (20232/2026) – Prestito obbligazionario sottoscritto dal gestore del Fondo Patrimonio PMI emesso da impresa assoggettata, prima del termine previsto per la restituzione, a concordato preventivo: rango del credito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 giugno 2025, n. 20232 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.
Prestito obbligazionario ex art. 26 comma 12, D.L. n.34/2020 – Concordato preventivo proposto dal debitore e conseguenze sul rango del credito e sull’ammissibilità della proposta.
Il prestito obbligazionario emesso dall’imprenditore proponente il concordato, sottoscritto dalla società gestrice del “Fondo Patrimonio PMI”, istituito dall’art. 26, comma 12, del D.L. n. 34/2020, conv. con modd. dalla legge n. 77/2020, ove l’emittente incorra nell’apertura della liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale prima del termine di restituzione, non dà luogo ad un credito postergato ai sensi del cit. art. 26, comma 14, bensì ad un credito di rango privilegiato, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998, con quanto ne consegue in punto di inammissibilità della proposta concordataria che non abbia previsto la votazione e alcun soddisfo a favore della società creditrice, sottoscrittrice la detta emissione obbligazionaria. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-giugno-2026-n-20232-pres-terrusi-est-zuliani
[quanto all’essere i crediti relativi ai finanziamenti pubblici erogati ad un’impresa poi fallita di rango privilegiato, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 agosto 2025, n. 23805 https://www.unijuris.it/node/9095 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 agosto 2023, n. 23411 https://www.unijuris.it/node/7216].
