Tribunale di Massa – Presupposto affinché una società che abbia già avuto per 240 giorni accesso a misure protettive in sede di composizione negoziata, possa ottenere in sede di concordato con riserva un nuovo ombrello protettivo

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Data di riferimento: 
20/05/2026

Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile – Ufficio procedure concorsuali, 20 maggio 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Alessandro Pellegri.

Società già beneficiaria di misure protettive in sede di composizione negoziata – Avvenuto riconoscimento per la durata massima di 240 giorni - Richiesta successiva di riconoscimento di ulteriori misure in sede di concordato con riserva – Necessità che abbia quanto meno per grandi linee accennato a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile.

Le misure protettive che vengano richieste in fase prenotativa ex art 44 C.C.I. per poter essere concesse devono risultare, a fronte di uno stato di crisi o di insolvenza, concretamente funzionali al risanamento onde non possono essere riconosciute vieppiù in un caso come quello di specie in cui, in sede di presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva una società richieda un nuovo “ombrello” protettivo senza un progetto di piano aggiornato, addirittura dopo avere avuto accesso ex art 19 C.C.I. al numero massimo di giorni di misure protettive in sede di composizione negoziata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34955/CrisiImpresa?Rigetto-delle-misure-protettive-nella-domanda-prenotativa-per-assenza-di-un-concreto-progetto-di-risanamento

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-massa-20-maggio-2026-est-pellegri

[in tema di mancato riconoscimento di misure protettive in sede di composizione negoziata in assenza di concrete prospettive di risanamento, cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 3 giugno 2025 https://www.unijuris.it/node/8702 e analogamente in sede di concordato preventivo in bianco: Tribunale di Milano, 22 giugno 2025 https://www.unijuris.it/node/8771; con riferimento in particolare al “recinto” delle misure protettive richiedibili in fase prenotativa: Tribunale di Arezzo, 09 agosto 2024 https://www.unijuris.it/node/8001; in tema di presupposto perché le misure protettive già godute per 240 giorni possano essere prorogate per ulteriori quattro mesi in funzione del buon esito dello strumento di regolamentazione della crisi prescelto all’esito : Tribunale di Vicenza, 31 dicembre 2025 https://www.unijuris.it/node/9208 ed in particolare in sede di liquidazione controllata: Tribunale di Miano, 20 ottobre 2025 https://www.unijuris.it/node/8780; quanto alla differenza tra misure protettive e cautelare e di presupposto perché in particolare le seconde possano venir riconosciute: Tribunale di Monza, 27 settembre 2025 https://www.unijuris.it/node/8819, Tribunale di Milano, 07 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/8007 e Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7646].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza