Corte di Cassazione (19288/2026) – Liquidazione giudiziale: ai fini del rigetto della istanza di insinuazione al passivo di una banca, la concessione abusiva di credito non determina automaticamente la nullità di un contratto di finanziamento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2026, n. 19288 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Luigi D’Orazio.
Liquidazione giudiziale – Istanza di una banca di insinuazione al passivo – Credito conseguente ad abusiva concessione – Rigetto per nullità del contratto di finanziamento – Ragione insufficiente – Necessità dell’essersi consumato un reato-contratto o dell’essersi accertato un intento funzionalmente predatorio del finanziatore.
La mera omissione della valutazione del merito creditizio da parte dell’istituto erogatore non è sufficiente a cagionare per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, la nullità di un contratto di finanziamento ex art. 1418 c.c., in quanto la stessa può configurarsi soltanto quando la stipulazione integri un reato-contratto, vietato dalla legge penale in ragione del suo collidere gravemente con interessi di carattere generale, ovvero quando, pur in assenza di reato, risulti accertato un intento funzionalmente predatorio del finanziatore. Al di fuori di tali specifiche ipotesi l’ordinamento prevede infatti a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-giugno-2026-n-19288-pres-terrusi-est-dorazio
[quanto all’essere viziato da nullità per illiceità della causa il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore): Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 marzo 2026, n. 7134 https://www.unijuris.it/node/9155; circa l’integrare un illecito del soggetto finanziatore l’erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 ottobre 2024, n. 26248 https://www.unijuris.it/node/8057].
