Tribunale di Ivrea - Liquidazione controllata: il TFR divenuto esigibile può essere compreso nei beni da liquidare detratto quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Tribunale di Ivrea, Sez. civile – Fallimentare, 08 aprile 2026 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Antonia Mussa, Giud. Stefania Frojo e Alessia Carrera.
Procedure da sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 e liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I. - TFR maturato dal debitore anteriormente all’accesso e nel corso di quelle procedure – Possibile inserimento se divenuto esigibile tra i beni da liquidare – Limite.
In sede di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012 ed ora, dopo l’entrata in vigore del codice della crisi, di liquidazione controllata, il TFR maturato dal debitore anteriormente all’accesso e nel corso di quelle procedure può, quale credito di lavoro che rientra nell’accezione “ciò che il debitore guadagna con la sua attività”, essere compreso nei beni da liquidare, per la parte divenuta esigibile e che dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore, detratto quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Il richiamo contenuto nella lettera a) di quelle disposizioni all’art. 545 c.p.c. deve infatti essere interpretato come riferibile esclusivamente ai crediti, in tale norma indicati ai commi 2 e 6, come assolutamente impignorabili, ciò in quanto, diversamente ragionando, non risulterebbe coordinata la disposizione della lettera a) con quella della lettera b) atteso che in tale ultima disposizione vengono elencati crediti relativamente impignorabili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[quanto al fatto cheil trattamento di fine rapporto costituisce a tutti gli effetti, l'oggetto di un diritto di credito certo e liquido del quale il dipendente consegue la titolarità già nel corso del rapporto di lavoro sebbene la sua esigibilità sia subordinata alla cessazione del rapporto stesso, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. II civ., 11 gennaio 2023, n. 524 https://www.unijuris.it/node/6704; in merito alla possibilità che il TFR maturato sia acquisito in sede di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 ed, ora in sede di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 C.C.I. e i limiti entro i quali può aver luogo: Tribunale di Milano, 22 Aprile 2017 https://www.unijuris.it/node/3410; Tribunale di Spoleto, 05 aprile 2024 https://www.unijuris.it/node/7689; Tribunale Bologna, 22 febbraio 2023https://www.unijuris.it/node/6961; Tribunale di Rimini, 28 febbraio 2025 https://www.unijuris.it/node/8386 ed in particolare Tribunale di Parma, 22 maggio 2024 https://www.unijuris.it/node/7824].
