Tribunale di Gela - Liquidazione controllata proposta dal debitore persona fisica: in assenza di attivo da distribuire ai creditori il ricorso per l’apertura di quella procedura va da subito rigettato.
Tribunale Ordinario di Gela, Sez. Fallimentare, 07 maggio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Stefania Sgroi, Giud. Martina Dall’Amico e Manuel Barca.
Sovraindebitamento – Ricorso per l’apertura della liquidazione controllata – Deposito ad opera del debitore, persona fisica - Relazione dell’O.C.C. che attesta che il debitore non ha un attivo distribuibile ai creditori – Rigetto del ricorso senza la necessità della fissazione di alcuna udienza – Ragione sottostante.
In mancanza di una diversa previsione del codice vigente, con riferimento una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato instaurata su domanda del debitore, persona fisica, ex art. 268, comma 1, C.C.I., come tale non avente natura contenziosa, si deve ritenere che, a seguito del deposito del ricorso. non risulti necessario fissare un’apposta udienza, ciò in continuità con l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza del debitore ex art. 14 L.F. in quanto avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio; in tal caso va, ai sensi del comma 3, ultima parte, dell’art. 268, da subito rigettato il ricorso quando dalla relazione dell’O.C.C. risulta che il debitore non ha un attivo distribuibile ai creditori atto a giustificare l’apertura di quella procedura, ciò per evitare l’inutile insorgere di spese giudiziali da soddisfarsi in prededuzione ex art. 6, comma 1, lett. a) e lett. d), C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-gela-7-maggio-2026-pres-est-sgroi
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, 20 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6472].
