Corte di Cassazione - Concordato fallimentare - Poteri del tribunale e non obbligatorietà della formazione delle classi.

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Data di riferimento: 
10/02/2011

Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 - Pres. Proto . Est. Zanichelli

Concordato fallimentare - Curatore fallimentare - Ruolo processuale del curatore nell'ambito del giudizio di omologazione - Qualità di parte sostanziale - Esclusione - Conseguente carenza di legittimazione del curatore al reclamo contro il decreto che decide sull'omologazione del concordato fallimentare.

Concordato fallimentare - Poteri del Tribunale - Valutazione di merito sul contenuto della proposta e di convenienza per i creditori - Insussistenza laddove non sia prevista una suddivisione in classi.

Concordato fallimentare - Obbligo di formazione delle classi - Insussistenza.

Nel giudizio di omologazione il ruolo del curatore fallimentare è definito ed è, ferma la funzione di ausiliario del giudice, quello di essere unicamente il necessario contraddittore processuale, in virtù del disposto dell'art. 26 l..f., richiamato dall'art. 129 l.f., del proponente e degli eventuali opponenti nella sua qualità di rappresentante della massa dei creditori o, se si vuole, della procedura; nulla autorizza, per contro, a ritenerlo legittimato all'opposizione neppure nel caso di parere contrario alla proposta dal momento che tale facoltà non gli viene espressamente riconosciuta. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Poiché l'art. 129 l.f. dispone che in caso di mancanza di opposizioni il tribunale omologa il concordato "verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione", il tribunale non può effettuare una valutazione di merito sul contenuto della proposta o di convenienza per i creditori neppure nella fase dell'omologazione, valutazione invece possibile laddove il concordato preveda una suddivisione dei creditori in classi e ciò a tutela dei creditori delle classi dissenzienti. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Dalla formulazione letterale delle disposizioni che in qualche misura si riferiscono alle classi emerge che l'utilizzazione delle classi nell'ambito della proposta concordataria non è in alcun caso prevista come obbligatoria. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

L'obbligo delle classi non può derivare dalle diverse situazioni individuali che possono portare a valutazioni variegate sulla proposta, dal momento che dette situazioni sono potenzialmente tante quanti sono i creditori ed un loro censimento porterebbe ad una proliferazione assurda delle classi ed, in asenza di parametri normativi di riferimento, la valutazione del giudice rischierebbe di confinare con una sostanziale discrezionalità. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

L'obbligo delle classi non può dedursi dalla problematica relativa ai creditori provvisti di garanzie fornite da terzi in quanto la loro posizione non è giuridicamente diversa, nel rapporto con il debitore principale insolvente o in crisi, da quella degli altri creditori e muta solo sotto il profilo pratico, così come può avvenire per altri creditori, per effetto di situazioni non classificabili e solo indirettamente incise dalla proposta. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

L'obbligo delle classi non può essere dedotto dall'enunciato secondo il quale il ricorso al sistema di voto a maggioranza presuppone l'omogeneità degli interessi per cui quando questi non sono omogenei è necessaria la suddivisione in classi in modo tale che i portatori di interessi peculiari possano far sentire la loro voce, e ciò sia in quanto la normativa prevede la necessità del raggiungimento anche della maggioranza per classi, sia in quanto la normativa prevede la possibilità di richiedere l'accertamento del trattamento deteriore rispetto a quello assicurato dal proseguimento di alternative concretamente possibili. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]