Corte di Cassazione (6665/2026) – L’eccezione di prescrizione del credito sulla base del quale un creditore ha proposto istanza di liquidazione giudiziale non può, di regola, essere sollevata dal debitore solo in sede di reclamo.

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Data di riferimento: 
20/03/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 marzo 2026, n. 6665 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Paola Vella.

Liquidazione giudiziale - Eccezione di prescrizione del credito del ricorrente - Proponibilità per la prima volta nel giudizio di reclamo - Esclusione – Presupposto di inapplicabilità di tale preclusione.

L'eccezione di prescrizione del credito è un'eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione dell'istante, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, con la conseguenza che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14 del 2019, a meno che la mancata partecipazione del debitore al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa dalla violazione delle norme sul contraddittorio. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) [al riguardo. la corte ha statuito in via generale che l‘effetto devolutivo che caratterizza il ricorso avverso la dichiarazione di liquidazione giudiziale può valere (e vale) per i fatti originariamente non valutati ma comunque direttamente valutabili, non anche per le eccezioni non sollevate dalla parte cui sia riservata la relativa potestà, le quali perciò non possono essere sollevate per la prima volta in sede di reclamo, anche perché ne resterebbe pregiudicata l’esigenza di snellezza e celerità dell’intero procedimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/35016/CrisiImpresa?Proponibilit%C3%A0-per-la-prima-volta-nel-giudizio-di-reclamo-della-eccezione-di-prescrizione-del-credito

[Quanto al costituire il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (così come, ora, quello avverso alla liquidazione giudiziale) un mezzo di impugnazione caratterizzato da un effetto devolutivo pieno con conseguente inapplicabilità degli artt. 342 e 345 c.p.c., cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 4893 https://www.unijuris.it/node/4974, in senso contrario: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 03 novembre 2021, n. 31531 https://www.unijuris.it/node/5897; quanto al dovere di sollevare particolari eccezioni non oltre l’udienza di comparizione delle parti: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 maggio 2024, n. 12131 https://www.unijuris.it/node/7850, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2019, n. 20661  https://www.unijuris.it/node/5198, Cassazione civile, Sez. I, 02 aprile 2012 n. 5257 https://www.unijuris.it/node/1501; quanto alla tesi per cui il pagamento del debito verso il creditore istante può spiegare effetto – ai fini della revoca della sentenza di fallimento, per difetto di legittimazione di quest’ultimo – solo se intervenuto prima della dichiarazione di fallimento e con atto di data certa anteriore, mentre quanto all’essere la desistenza non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, quale atto di natura meramente processuale rivolto al giudice,inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, se prodotta soltanto in sede di reclamo: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 marzo 2025, n. 7920 https://www.unijuris.it/node/8591, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 aprile 2024, n. 11495 https://www.unijuris.it/node/7800, Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 30 giugno 2020, n. 13187 https://www.unijuris.it/node/5282 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16122 https://www.unijuris.it/node/5151; quanto al non poter essere la non ricorrenza della condizione di procedibilità di cui all'art 15, comma 9, L. F. sollevata, per la prima volta, in sede di reclamo: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2025, n. 2223 https://www.unijuris.it/node/8281].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza