Tribunale di Milano – La composizione negoziata non può avere finalità esclusivamente liquidatoria onde, in una ipotesi di quel tipo, non può trovare accoglimento l’istanza di conferma delle misure protettive
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 06 febbraio 2026 (data della pronuncia) – Giudice Vincenza Agnese.
Composizione negoziata – Finalità di risanamento del debito attraverso un percorso esclusivamente liquidatorio – Inammissibilità – Necessità che quella procedura abbia quale scopo il riassestamento dell’impresa – Accoglimento solo in tal caso dell’istanza di conferma delle misure protettive – Soluzione liquidatoria adottabile in caso di accesso al concordato semplificato.
Che la finalità della composizione negoziata non sia il mero risanamento del debito, ma dell’impresa, emerge in modo testuale dalla disposizione dell’art. 12, comma 1, C.C.I., norma di apertura della disciplina di quella procedura in cui si legge che l’imprenditore può chiedere la nomina dell’esperto al fine di “perseguire il risanamento dell’impresa”. Lo sbocco prescelto della composizione negoziata non può pertanto essere ab origine liquidatorio, come confermato dal fatto che la soluzione tipicamente liquidatoria costituita dal concordato semplificato costituisce l’extrema ratio, cui l’impresa può accedere solo ove l’esperto abbia rappresentato, nella relazione finale, con un ragionamento mai apodittico, ma fondato su elementi oggettivi e verificabili dal tribunale, che le soluzioni di cui all’art. 23, comma 1 e comma 2, lett. a) e b), non risultino praticabili (cfr. art. 25 sexies, comma 1, C.C.I. In un tale contesto, ovvero ove la composizione negoziata abbia uno scopo esclusivamente liquidatorio, non può esservi spazio per la conferma ex art .19 C.C.I. delle misure protettive, avendo il legislatore approntato altri strumenti per raggiungere l’obiettivo indicato dal ricorrente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
