Tribunale di Ancona – Al fine dell’ammissione al concordato minore è richiesto dall’art. 77 C.C.I. in particolare solo che il ricorrente abbia provveduto ad una completa informativa in merito alla propria posizione debitoria.

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Data di riferimento: 
01/06/2026

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 01 giugno 2026 – Giudice Maria letizia Mantovani.

Concordato minore – Requisito soggettivo richiesto per essere ammesso a quella procedura – Non necessità che il ricorrente risulti meritevole – Presupposto sufficiente richiesto dall’art. 77 C.C.I. - Completa discovery circa la sua situazione debitoria.

Ai fini dell’ammissione al concordato minore, non rileva quale ostacolo l’asserita, come nel caso specifico rilevato dall’Agenzia delle Entrate, mancanza del requisito della meritevolezza in capo al ricorrente, ciò in quanto in quel caso la condotta del debitore rileva in senso negativo da un punto di vista soggettivo solo nei limiti di cui all’art. 77 C.C.I. che non richiama espressamente tale presupposto, ragion per cui in particolare il progressivo incremento dell'esposizione debitoria erariale, pur costituendo senza dubbio comportamento da considerarsi spregevole, non può assurgere in sé a presupposto di inammissibilità dello strumento della crisi prescelto, ove il ricorrente, come determinatosi a tentare una regolazione della crisi da sovraindebitamento, abbia provveduto ad una completa discovery e ad una esaustiva informazione sulla propria posizione debitoria. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35050/CrisiImpresa?Concordato-minore-e-inammissibilit%C3%A0-ex-art.-77-CCII%3A-rilevante-la-disclosure-del-debitore

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza