Tribunale di Verbania – Concordato minore con continuazione dell’attività professionale: anche in quel contesto si deve ritenere possa operare la distinzione tra absolute e relative priority rule.
Tribunale di Verbania, Procedure concorsuali, 20 luglio 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Antonietta Sacco.
Concordato minore in continuità professionale – Distinzione tra valore di liquidazione e valore eccedente – Ammissibilità che operi a livello di previsione anche in quel contesto – Ragioni sottostanti.
Con riferimento ad un piano di concordato minore con continuazione dell’attività professionale e apporto di finanza esterna deve considerarsi ammissibile la proposta avanzata sul presupposto della applicabilità anche relativamente a tale procedura della regola della c.d. relative priority rule, con riferimento all’eccedenza rispetto al valore di liquidazione (id. est i redditi futuri del debitore), come prevista con riferimento al concordato preventivo dall’art. 84, comma 6, C.C.I. Sul punto, nonostante non vi sia nel caso del concordato minore una norma ad hoc dello stesso tenore, non può che ritenersi applicabile il predetto articolo, sia in virtù del richiamo operato, in termini di “compatibilità, dall’art. 74, comma 4, C.C.I. alla disciplina del concordato “maggiore”, non essendovi infatti ragioni ostative per ritenere compatibile la disciplina della relative priority rule, nel senso cioè di far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in quella sede), sia in considerazione del fatto che l’articolo 78, comma 2 bis, C.C.I., nel fare riferimento all’articolo 112, comma 2, C.C.I. richiama, attraverso quest’ultima disposizione, anche la distinzione tra relative ed absolute priority rule; né è ostativa la circostanza che nel caso di specie si tratti di un concordato minore in continuità professionale (e non aziendale) in ragione della non incompatibilità della disciplina del concordato preventivo di cui all’art. 84, comma 6, anche con tale fattispecie di continuità (appunto professionale), in quanto professionista e impresa sono soggetti equiparabili, poiché produttivi di redditi di tipologia sovrapponibile (redditi di lavoro autonomo e di impresa). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
