Trib. Torino- Int. Fin.- Operatore qualificato, dichiarazione e prova.

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Data di riferimento: 
31/01/2011

Tribunale Torino, 31 gennaio 2011 - Pres. A. Aragno, est. R. Zappasodi.

Ai sensi dell'art. 31 reg. Consob 11522/98, la natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro di carattere formale, costituito dall'espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove vi sia la dichiarazione di operatore qualificato, sottoscritta dal soggetto, ed in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, questi è esonerato da ulteriori verifiche sulla veridicità della dichiarazione. La dichiarazione può costituire, inoltre, argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove vi sia discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, graverà su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Se di per sé l'avere già stipulato in altre occasioni altri contratti finanziari di natura speculativa non è di per sé elemento sufficiente a conferire tout court la qualifica di operatore qualificato, ciò peraltro può confermare che l'intermediario non aveva elementi dai quali desumere la palese falsità della dichiarazione di operatore qualificato ed anzi ben poteva essere "tratto in inganno" dalla stessa condotta tenuta da chi tale dichiarazione rendeva sotto la propria responsabilità. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La dichiarazione di operatore qualificato esonera l'intermediario dall'osservanza di molteplici obblighi, tra i quali la redazione per iscritto di un contratto quadro. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]