Corte di Cassazione (22229/2026) – Concordato preventivo in continuità diretta: dopo l’omologazione la proposta di concordato non può essere modificata.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 giugno 2026, n. 22229 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani
Concordato preventivo in continuità – Omologazione - Modifica successiva della proposta concordataria – Inammissibilità – Fondamento.
In tema di concordato preventivo con continuità aziendale, la facoltà di modifica della proposta di concordato, ex art. 186 bis, comma 7, L. fall., non può più essere esercitata dal debitore dopo l'omologazione, in quanto la previsione di modifica ivi contenuta si correla, sul piano logico e letterale, con la possibilità di revoca ex art. 173 L. fall. – pure ivi disposta se nel corso della procedura l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o diviene manifestamente dannoso per i creditori –, revoca che, appunto, può intervenire solo prima della omologazione. (Massima Ufficiale) [sul punto, la Corte ha precisato che anche la soluzione da ultimo adottata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (pur nello specifico non applicabile ratione temporis) tiene fermo il principio dell’inammissibilità di una modifica unilaterale del concordato omologato; infatti, proprio con specifico riguardo al concordato in continuità aziendale, l’art. 118-bis C.C.I. (introdotto dal d.lgs. n. 136 del 2024) prevede la facoltà di apportare, dopo l’omologa, modifiche al «piano» volto all’adempimento del concordato, non anche alle condizioni stabilite nel concordato, ponendo comunque una serie di rimedi a tutela dei creditori (rinnovo dell’attestazione dell’esperto, parere del commissario giudiziale, pubblicazione nel registro delle imprese, comunicazione ai creditori, possibilità per questi di fare opposizione in tribunale entro un certo termine) e come nella vigenza della legge fallimentare non sussistesse viceversa un’analoga disciplina]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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