Tribunale di Foggia - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: considerazioni in tema di debitoria c.d. “mista” e di previsione di pagamento sottostimata del creditore ipotecario.
Tribunale di Foggia, Sez. III civ., 04 marzo 2026 (data della pronuncia) – Giudice designato Enrico Legnini.
Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 C.C.I. – Accesso alla procedura da parte di soggetto che si qualifichi come consumatore – Presenza anche di debiti residui di natura imprenditoriale – Inammissibilità.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Pagamento del creditore ipotecario - Misura offerta significativamente inferiore al valore dell’immobile – Quantificazione avvenuta in sede di esecuzione individuale – Improponibilità.
Ritenuto che non possa ritenersi rivestire ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), C.C.I., propriamente, una tale natura, si deve considerare inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da un soggetto sovraindebitato, ex art. 67 C.C.I in qualità di consumatore individuale, la cui debitoria ricomprenda però anche (c.d. “mista”) obbligazioni tributarie riferibili all’attività economica imprenditoriale dallo stesso esercitata in passato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Allo stesso modo è incompatibile col disposto dell’art. 67, comma 4, C.C.I. un piano del consumatore che preveda il pagamento verso un creditore ipotecario in misura significativamente inferiore al valore dell’immobile come quantificato nella redazione di stima predisposta in sede di procedura esecutiva individuale, soprattutto laddove il debitore non abbia neppure indicato (se non con un generico riferimento alla “presenza di irregolarità amministrative”) le ragioni per le quali il valore di realizzo nell’alternativa liquidatoria dovrebbe discostarsi da tale valore, né venga precisata la misura presumibile di tale scostamento in quanto tale imprecisione determina una inammissibile genericità anche nella relazione dell’OCC. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento ala prima massima e alla necessità di fare riferimento al tipo di obbligazioni da ristrutturare al fine dell'accesso in particolare al piano del consumatore ex L. 3/20212 cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 01/02/2016, n. 1869 https://www.unijuris.it/node/3230].
