Corte di Cassazione (20227/2026) – Fallimento: presupposti affinché, in sede di revocatoria dell’avvenuta ammissione al passivo di un credito il silenzio dell’istante in merito a una circostanza sia imputabile a dolo.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 01/09/2026 - 15:29
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Data di riferimento:
16/06/2026
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 giugno 2026, n. 20227 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.
Fallimento – Stato passivo – Revocatoria – Silenzio del creditore - Imputabilità a dolo - Presupposti necessari.
Nel giudizio di revocazione del credito ammesso allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., il silenzio, di per sé, non integra il dolo, a meno che non sia accompagnato da artifizi idonei a confondere la difesa avversaria e a indurre il giudice a decidere sulla base dell'ignoranza di un fatto saliente che, se noto, avrebbe portato ad una ben diversa decisione. (Massima Ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:
