Corte di Cassazione (13322/2026) Diritto di superficie e convenzione di costruzione e gestione pendente al momento della dichiarazione di fallimento del concessionario.

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Data di riferimento: 
08/05/2026

Cassazione civile, sez. I, 08 Maggio 2026, n. 13322. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.

Fallimento – Diritto di superficie e convenzione di costruzione e gestione pendente al momento della dichiarazione di fallimento del concessionario.

Alla convenzione di costruzione e gestione pendente al momento della dichiarazione di fallimento del concessionario non si applica l’art. 81 l.fall., trattandosi di norma speciale che non può essere estesa a rapporti diversi dall’appalto; ne segue che alla convenzione di costruzione e gestione va applicato l’art. 72 l.fall., norma generale in materia di rapporti pendenti.  (Principio di diritto)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34782/CrisiImpresa?Effetti-dell%27ipoteca-su-diritto-di-superficie

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: