Corte di Cassazione (20846/2026) – Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale la composizione negoziata viene meno e non ha più senso mantenere il contenzioso su misure ancillari a un procedimento che non può proseguire.

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Data di riferimento: 
19/06/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 giugno 2026, n. 20846 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.

Apertura della liquidazione giudiziale – Pendenza della composizione negoziata – Intervenuta revoca in quella sede delle misure protettive - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto avverso tale decisione – Improseguibilità – Eventuale accoglimento del reclamo cautelare – Provvedimento da considerarsi inutiliter datum – Fondamento.

L’intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale determina il venir meno di ogni potere del Tribunale, investito del ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., di statuire sulla richiesta di riforma del provvedimento di revoca delle misure protettive rispetto alla proposizione della domanda di composizione negoziale della crisi, in quanto l’apertura della procedura liquidatoria fa venir meno ogni esigenza cautelare connessa alla pendenza della composizione negoziata; peraltro, ove il tribunale abbia comunque accolto il reclamo cautelare, detto provvedimento va considerato inutiliter datum.  (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-giugno-2026-n-20846-pres-terrusi-est-crolla

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/35030/CrisiImpresa?Composizione-negoziata-e-apertura-della-liquidazione-giudiziale

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza