Tribunale di Arezzo - Esdebitazione dell’incapiente: non è detto che quel beneficio debba escludersi ogniqualvolta la situazione reddituale del debitore risulti superiore alla soglia di cui all’art. 283, secondo comma, C.C.I.
Tribunale Ordinario di Arezzo, Ufficio Procedure Concorsuali, 07 maggio 2026 (data della pronuncia) – Giud. Federico Pani.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Superamento della soglia di cui all’art. 283, secondo comma, C.C.I. – Automatico ricorrere di una situazione di capienza reddituale – Esclusione – Possibile valutazione in senso contrario da parte del giudice.
La soglia di reddito per l'esdebitazione dell'incapiente prevista dall’art. 283, secondo comma, C.C.I. perché quel beneficio possa essere riconosciuto, come equivalente alla misura dell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE, non va annualizzata, ma, onde evitare esiti applicativi irragionevoli e distorsivi della funzione cui quella disposizione è finalizzata,va considerata come un parametro fisso "una tantum”. Si deve, inoltre, ritenere non operi automaticamente al fine di escludere il requisito dell’incapienza in tutti i casi in cui il reddito del debitore risulti superiore a quel parametro, ciò in quanto detta norma introduce solo una presunzione legale di incapienza operante al di sotto di detta soglia, che non comporta quell’effetto contrario, , essendo possibile che, all’esito di una valutazione da parte del giudice, il debitore risulti nel caso specifico comunque in concreto non in grado di offrire col reddito di cui dispone ai creditori, nell’ambito dell’alternativa liquidatoria, al netto dei costi della procedura e delle spese necessarie al mantenimento dello stesso e del suo nucleo familiare, un’utilità apprezzabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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