Corte di Cassazione (23638/2026) – Fallimento e rivendica di beni mobili gravati da riserva di proprietà: il curatore che contesti il diritto del venditore è tenuto a provare che l'acquirente fallito ne aveva integralmente pagato il prezzo.

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Data di riferimento: 
21/07/2026

Cass., Sez. 1, 21 luglio 2026, n. 23638, Pres. Terrusi, Est. Amatore

Fallimento – Venditore - Patto di riservato dominio - Rivendica di beni immobili – Prova della stipula del contratto – Sufficienza – Curatela - Contestazione del diritto di proprietà - Prova dell’integrale pagamento del prezzo – Necessità - Indicazione nella nota di trascrizione – Esclusione. 

In tema di rivendicazione o restituzione di cose ex art. 103 L. fall., il creditore che reclami la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento, adducendo di averlo ceduto con patto di riservato dominio al soggetto poi fallito, è tenuto unicamente a fornire la prova del titolo posto a fondamento della pretesa, mentre incombe sul fallimento l'onere di dimostrare l'integrale pagamento del prezzo, senza che l'opponibilità al fallimento del contratto trascritto possa essere preclusa dalla mancata menzione della riserva di proprietà nella nota di trascrizione, trattandosi di profilo rilevante unicamente nei confronti di soggetti terzi in senso proprio. Massima Ufficiale

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-21-luglio-2026-n-23638-pres-terrusi-est-amatore

[Cfr in questa rivista anche: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 novembre 2021, n. 36541 – https://www.unijuris.it/node/5939]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: