Tribunale di Lecce - Concordato preventivo con continuità indiretta basata sull’affitto dell’azienda a terzi: la protezione dalle azioni esecutive si deve ritenere estesa anche ai beni che la costituiscono come utilizzati dall’affittuaria.
Tribunale di Lecce, Sez. III, 29 maggio 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Gabriella Perrone.
Concordato preventivo con continuità indiretta – Modalità di svolgimento della procedura - Affitto dell’azienda a terzi – Misure protettive tipiche ancora in vigore – Tutela da ritenersi estesa ai beni aziendali utilizzati dall’affittuaria – Fondamento.
Nel concordato preventivo con continuità indiretta realizzata mediante affitto d'azienda in prospettiva di una solo successiva alienazione della stessa, le misure protettive tipiche ancora in vigore di cui all'art. 18, comma 3, C.C.I. si estendono anche ai beni e ai diritti nella disponibilità giuridica dell'affittuaria quando quest'ultima eserciti la sola impresa concessale in affitto e tale disponibilità, da parte sua, sia funzionale alla realizzazione del piano proposto dalla ricorrente, dovendosi in tal caso, alla luce del disposto di detta disposizione ed in particolare del riferimento in essa contenuto oltreché al patrimonio della proponente anche ai “beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”, considerare compresi nella protezione i beni con i quali continua ad essere esercitata, pur come al momento gestiti ma non ancora acquisiti da altri, dovendosi, diversamente, ritenere venuto meno il necessario nesso di collegamento funzionale tra la salvaguardia dell’impresa e lo strumento a tal fine nello specifico adottato; ne consegue l'invalidità dell'azione esecutiva intrapresa da un creditore sui beni dell'affittuaria facenti parte dell’azienda e dei successivi atti consequenziali (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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