Corte di Cassazione (19790/2026) –Anteriormente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 136/2020 la possibilità di convertire il voto contrario delle agenzie fiscali era ammissibile solo nel caso del concordato liquidatorio.

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Data di riferimento: 
14/06/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2026, n. 19790 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.

Concordato in continuità – Raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione - Art. 88, comma 2-bis, C.C.I. – Conversione in favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali (c.d. cram down) - Versione di detta disposizione anteriore alle modificazioni introdotte dal D. Lgs. 136/2024 - Possibilità non contemplata – Previsione limitata al solo concordato liquidatorio – Fondamento.

L'art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, CCII, ovvero delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato liquidatorio. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35067/CrisiImpresa?Concordato-in-continuit%C3%A0---Applicabilit%C3%A0-dell%E2%80%99approvazione-forzosa-ex-art.-88-CCII%2C-nella-versione-anteriore-alle-modificazioni-introdotte-dall%E2%80%99art.-21-del-d.lgs.-n.-136-del-2024

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza