Corte di Cassazione (19302/2026) – Violazione del divieto di aiuti di stato ed ammissione al passivo.
Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19302, Pres. Terrusi, Est. Crolla
FALLIMENTO - Stato passivo - Abusiva concessione di credito - Finanziamenti garantiti da MCC - Aiuti di Stato - Nullità - Accertamento incidentale del reato - Revocatoria in via breve.
In tema di opposizione allo stato passivo, la violazione del divieto di aiuti di Stato non determina la nullità dei contratti di finanziamento che ne costituiscano attuazione, essendo tale divieto rivolto agli Stati membri e presidiato dai rimedi propri dell’ordinamento unionale. La concessione abusiva di credito, anche quando riguardi finanziamenti garantiti da intervento pubblico, può incidere sulla validità del contratto solo ove il giudice accerti, incidenter tantum, che la condotta del finanziatore integri un illecito penale, anche mediante concorso dell’extraneus bancario nei fatti di bancarotta o ricorso abusivo al credito, ovvero che sia sorretta da un intento funzionale predatorio, idoneo a violare il buon costume e l’ordine pubblico; non è quindi sufficiente escludere in astratto il collegamento tra finanziamento e aggravamento del dissesto, dovendo il giudice verificare concretamente le fattispecie delittuose prospettate. Ove la curatela abbia inoltre proposto, in via subordinata, eccezione revocatoria in via breve ai sensi degli artt. 66 L. fall. e 2901 c.c., il giudice dell’opposizione è tenuto a pronunciarsi su di essa, incorrendo altrimenti in omessa pronuncia. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-giugno-2026-n-19302-pres-terrusi-est-crolla
[Cfr anche in questa rivista: Tribunale di Reggio Emilia, 09 aprile 2024 (data di decisione) – https://www.unijuris.it/node/9101 , con ulteriori richiami giurisprudenziali].
