Tribunale di Roma - Concordato semplificato: necessario contenuto del piano. Non necessità che preveda la liquidazione dell’azienda.
Tribunale civile di Roma, Sez. XIV, 04 maggio 2026 – Pres. Giulia Jachia, Rel. Francesco Cottone, Giud. Daniela Cavaliere.
Piano di concordato semplificato - Necessità che abbia un contenuto liquidatorio – Finalità e contenuto.
Piano di concordato semplificato – Possibilità che non contempli la cessione dell’azienda – Ragione sottostante – Già intervenuta cessione in sede di composizione negoziata.
Deve ritenersi che il piano di un concordato semplificato debba, anzitutto, esprimere un contenuto liquidatorio come comprendente la totalità dei beni del debitore non potendo questi decidere se cederli o meno; tale contenuto deve consentire di giungere al riconoscimento di una utilità a ciascun creditore nel rispetto delle cause di prelazione, ancorché non necessariamente monetaria, e deve garantire agli stessi un livello di soddisfazione non deteriore rispetto allo scenario alternativo di liquidazione controllata e giudiziale: entro questi limiti l’autonomia concessa al debitore è massima. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Oggetto del piano del concordato semplificato non deve, dato che non si rinviene nessuna norma che la imponga, essere necessariamente la liquidazione (ossia la vendita) di una azienda (in esercizio o affittata a terzi), anche se tale esito può rappresentare l’ipotesi più frequente, ma può essere anche la liquidazione di un patrimonio. La necessità che ci sia - o ci sia stata - una azienda risulta comunque in via indiretta, ossia in ragione del fatto che il concordato semplificato presuppone la composizione negoziata, che a sua volta presuppone l’esistenza di una azienda in esercizio e oggetto di un piano di risanamento. E sebbene, come detto, nella maggioranza dei casi quella stessa azienda che non è stato possibile risanare (anche attraverso la cessione a terzi) in sede di composizione negoziata perché le trattative con i creditori non sono andate a buon fine verrà ceduta nel corso del concordato semplificato, può darsi il caso che l’azienda possa essere stata, su autorizzazione del tribunale ceduta ex art. 22, primo comma , lettera d), C.C.I, senza gli effetti di cui all’art. 2560, secondo comma, c.c., nell’ambito della composizione negoziata che ha preceduto il concordato, procedura quella che non si sia potuta poi concludere con un accordo con i creditori perché questi ultimi non hanno, pur risultando la proposta conveniente, accettato quarto loro offerto, in quella sede, col ricavato della vendita dell’azienda. In tal caso la liquidazione potrà conseguentemente avere ad oggetto innanzitutto anche un patrimonio già trasformato in denaro a seguito appunto della precedente vendita dell’azienda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
