Corte di Cassazione (19789/2026) – A fronte della domanda di un creditore di liquidazione giudiziale, il debitore decade dalla facoltà di proporre istanza di accesso ad uno strumento alternativo se non la esercita entro la prima udienza.

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Data di riferimento: 
14/06/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2026, n. 19789 – Pres: Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.

Domanda di un creditore di liquidazione giudiziale – Accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi - Termine di decadenza entro il quale il debitore può proporre istanza - Prima udienza fissata per decidere dalla prima – Irrilevanza che nel corso di quella il giudice abbia disposto un rinvio.

In tema di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il termine di presentazione della relativa domanda, che l'art. 40, comma 10, del d.lgs. n. 14 del 2019 individua a pena di decadenza nella "prima udienza", va inteso, anche nel testo previgente rispetto alle modificazioni introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024, con riferimento all'udienza regolarmente fissata ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019, anche se a tale udienza il giudice si è limitato a disporre un rinvio. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35111/CrisiImpresa?La-nozione-di-prima-udienza-ai-fini-della-decadenza-prevista-dall%27art.-40%2C-comma-10%2C-CCII

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza