Tribunale di Monza - Revocatoria - Onere di contestazione per il convenuto - Consecuzione procedure - Interesse ad agire.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/01/2011

Tribunale di Monza, 5 gennaio 2011 - dott.ssa Silvia Giani

Nell'ipotesi in cui la contestazione dei fatti operata dal convenuto sia generica, viene a determinarsi, proprio a cagione di questa genericità, una relevatio ab onere probandi con la conseguenza che i fatti allegati da parte attrice debbono ritenersi pacifici. Qualora l'attore indichi analiticamente e specificamente dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità del convenuto, questi deve contestarli specificamente, fornendo la sua versione, indicando fatti diversi che li smentiscano o che contengano precisi riferimenti. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, in base al principio di unitarietà delle procedure concorsuali, che fa ravvisare nel fallimento una fase ulteriore di un procedimento unitario, il computo a ritroso del periodo sospetto previsto dall'art. 67 comma 2 l.f. decorre dalla data di ammissione al concordato preventivo e non dalla data del fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Con riferimento al presupposto dell'interesse ad agire attoreo, tenendo conto che questo sussiste per il solo fatto della lesione della par condicio creditorum, la mancanza di danno alla massa ricollegabile all'atto di disposizione vietato, in correlazione alla destinazione del pagamento in favore di un creditore assistito da privilegio, non può essere ravvisata se non nella parte finale di riparto dell'attivo, poichè creditori privilegiati di grado poziore o pari rispetto a quello beneficiario del pagamento vietato, potrebbero insinuarsi nel fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Monza 5 gennaio 2011.pdf282.01 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]