Trib. Monza - Int. Fin.- Profilo di rischio e adempimento degli obblighi informativi.

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Data di riferimento: 
25/01/2011

Tribunale Monza, 25 gennaio 2011 - Pres. dott. Piero Calabrò, est. dott.ssa Serena Sommariva.

Il cliente, a prescindere dal profilo di rischio speculativo o conservativo, deve essere adeguatamente informato, ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998, circa le caratteristiche dei prodotti oggetto delle singole negoziazioni, di modo che l'ordine sia impartito con piena cognizione di causa, non essendo a tal fine sufficiente la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La dichiarazione del cliente di avere intenti speculativi e un'elevata propensione al rischio può esonerare l'intermediario dall'obbligo di segnalare l'inadeguatezza dell'operazione, ai sensi dell'art. 29 del reg. Consob n. 11522 del 1998, ma non lo esonera dal fornire le informazioni preventive in merito al livello di rischiosità dei titoli, in modo da consentire al cliente di determinarsi con la necessaria consapevolezza all'acquisto. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]