Tribunale di Aosta - Composizione negoziata: non è possibile utilizzare le misure cautelari per ottenere, dopo la scadenza dei 240 giorni di cui all’art.19 CCII, la prosecuzione degli effetti delle misure protettive.
Tribunale Aosta, 03 Luglio 2026. Est. Tornatore.
Composizione negoziata – Misure protettive – Misure cautelari – Termine massimo di durata – Reiterazione sotto diversa qualificazione processuale – Inammissibilità.
Una volta esaurito il periodo massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII per le misure protettive, non possono essere reiterati, sotto forma di misura cautelare, gli effetti propri delle misure protettive già integralmente fruiti, quali l'inibizione delle azioni esecutive o cautelari dei creditori, dell'acquisizione di diritti di prelazione non concordati ovvero della proposizione di domande di apertura della liquidazione giudiziale.
[Cfr in questa rivista: Tribunale di Trieste, 11 dicembre 2025 (data di decisione) - https://www.unijuris.it/node/8856 ].
