Tribunale di Ancona - Esdebitazione del debitore incapiente: il soggetto già fallito che non ha avuto accesso all’esdebitazione ex art. 142 L.F. non può essere ammesso, se l’esposizione debitoria sia la stessa, a quella ex art. 283 C.C.I.

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Data di riferimento: 
11/06/2026

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 11 giugno 2026 (data della pronuncia) – Pres. Roberto Sereni Luccarelli, Rel. Maria Letizia Mantovani, Giud. Giuliana Filippello.

Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 C.C.I. – Istanza proposta da debitore già dichiarato fallito – Procedura fallimentare chiusa per mancanza di attivo - Mancato accesso all’esdebitazione ex art. 142 L.F. – Inammissibilità della nuova domanda.

Il soggetto già dichiarato fallito quale imprenditore individuale che, come nella specie il ricorrente, non abbia fruito, per qualsiasi ragione (nella specie in forza ex art. 118, quarto comma, L.F. per l’intervenuta chiusura del fallimento in assenza di attivo), del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 L.F. non può successivamente invocare ex art. 283 C.C.I. il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento. [nello specifico il ricorrente, all’uopo sollecitato, ha confermato la propria intenzione, come peraltro già prima manifestata nel ricorso introduttivo per l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente in termini di domanda subordinata, di accedere allo strumento della liquidazione controllata dei propri beni ex art.268 e ss. C.C.I., procedura cui in presenza dei necessari presupposti è stato infatti ammesso quale unico strumento di risoluzione della crisi in grado, trascorsi tre anni, di consentirgli di eventualmente accedere all’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 C.C.I.]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35162/CrisiImpresa?Inammissibile-l%E2%80%99esdebitazione-ex-art.-283-CCII-per-il-debitore-che-non-ha-avuto-accesso-al-beneficio-ex-art.-142-l.-fall

[nello stesso senso, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 novembre 2025, n. 30108 https://www.unijuris.it/node/8809 ed invero la pronuncia del Tribunale di Ancona dell'11 giugno 2026 si pone quindi in continuità diretta con Cass. n. 30108/2025, che rappresenta il precedente di legittimità centrale. La ratio è quella di impedire che il nuovo istituto dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII venga utilizzato per conseguire, relativamente alla medesima esposizione debitoria, un beneficio liberatorio che il debitore già fallito non aveva conseguito nell'ambito della precedente procedura].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza