Tribunale di La Spezia - Composizione negoziata: la misura protettiva che comporti il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive consente, impedendo la riscossione coattiva dei contributi non pagati, il rilascio del DURC.
Tribunale Ordinario di La Spezia, 27 luglio 2026 (data della pronuncia) – Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli.
Composizione negoziata – Misure protettive – Debiti contributivi anteriori – Sospensione della riscossione coattiva – DURC – Rilascio – Ammissibilità – Fondamento.
Nell'ambito della composizione negoziata, la mera pendenza delle trattative e la conseguente possibilità per l'imprenditore di effettuare pagamenti non determinano una sospensione legislativa dei pagamenti e, pertanto, non consentono di ritenere automaticamente sussistente la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), D.M. 30 gennaio 2015. Tuttavia, qualora siano state confermate le misure protettive previste dall'art. 18 CCII, con conseguente divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, la sospensione della riscossione coattiva dei debiti contributivi anteriori può consentire il rilascio del DURC, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f), D.M. 30 gennaio 2015.La disposizione deve essere interpretata nel senso che la sospensione della riscossione coattiva, quale effetto delle misure protettive confermate dal tribunale, non può essere resa sostanzialmente inefficace mediante il diniego del DURC, ove tale diniego si traduca in una forma di coercizione indiretta al pagamento dei debiti contributivi anteriori. Ne consegue che l'esposizione contributiva e previdenziale anteriore all'accesso alla composizione negoziata non costituisce, per la parte interessata dalla sospensione della riscossione coattiva, causa ostativa al rilascio del DURC, sempre che non sussistano ulteriori cause di irregolarità non coperte dalle misure protettive. La medesima soluzione può trovare applicazione, alle condizioni indicate dal provvedimento, con riferimento alla documentazione analoga al DURC, compresa la certificazione prevista dall'art. 17-bis D.Lgs. 241/1997.
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-la-spezia-27-luglio-2026-est-gaggioli
[Cfr in questa rivista anche Tribunale Ordinario di Ivrea, Sez. Procedure concorsuali, 25 maggio 2026 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/9214 che ha ritenuto ammissibile, nell'ambito della composizione negoziata, una misura cautelare atipica diretta ad accertare, in via interinale e temporalmente limitata, i presupposti per il rilascio del DURC e del DURF, purché la misura sia funzionale alla continuità aziendale e al buon esito delle trattative. Il Tribunale ha però escluso la possibilità di ordinare direttamente all'ente previdenziale il rilascio del DURC. In tema, invece, di sussistenza del presupposto normativo per ritenere “regolare”, alla luce del divieto posto dall'art. 168 L.F., la sospensione da parte dell’azienda proponente del pagamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato, cfr. in questa rivista: Tribunale di La Spezia, 18 luglio 2022 https://www.unijuris.it/node/6435].
