Tribunale di Venezia – Proposta di concordato in continuità indiretta approvata dalla maggioranza delle classi e omologazione traversale: criterio interpretativo del presupposto di cui all’art. 112, comma 2, lettera d) prima parte.
Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. I civ., 27 gennaio 2026 – Pres. Marco Campagnolo, Rel. Carlo Azzolini, Giud. Silvia Bianchi.
Concordato preventivo in continuità indiretta - Approvazione della maggioranza delle classi - Omologazione trasversale – Presupposto di cui all’art. 112, comma2, lettera c) C.C.I. - Trattamento dei creditori ab origine privilegiati, poi “degradati” - Parificazione ai fini dell’omologa ai “creditori titolari di diritti di prelazione” – Fondamento.
In tema di omologa forzosa, come nel caso specifico, di una proposta di concordato in continuità indiretta che non sia stata approvata dalla totalità delle classi ma, comunque, dalla maggioranza, con riferimento al disposto dell’art. 112, comma 2, lett. d), primo periodo, C.C.I., che richiede, in presenza di una classe dissenziente, che al fine che si possa in quel caso procedere all’omologazione trasversale (chiaramente nella ricorrenza di tutte le altri condizioni previste dalle lettere precedenti), che almeno una delle classi che ha approvato la proposta sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, si deve ritenere che nella categoria dei “creditori titolari di diritti di prelazione” rientrino anche i creditori ab origine privilegiati e successivamente degradati al chirografo per incapienza del patrimonio del debitore, incidendo la “degradazione” solo sulle prospettive di soddisfacimento del credito e non sulla natura della pretesa, che rimane privilegiata. Ciò sia ai sensi dell’art. 84, comma 5, C.C.I. che, laddove consente l’omologazione del concordato che preveda un soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di un titolo prelazione purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, si limita a stabilire che i crediti previlegiati, per la parte non soddisfatta, subiscono il trattamento riservato ai crediti chirografari ( “La quota residua del credito è trattata come credito chirografario” ), dunque si limita a regolare la loro sorte in sede di distribuzione del valore, senza in alcun modo sancire, e nemmeno adombrare, una equiparazione, per così dire ontologica tra creditori privilegiati incapienti e creditori chirografari mediante un’effettiva degradazione dei primi; sia ai sensi dell’ art. 109, comma 5, C.C.I. che, laddove prevede che in presenza di creditori privilegiati incapienti debbano essere formate distinte classi in cui suddividere il credito fra la parte capiente e la parte incapiente, si limita a disciplinare il trattamento di quest’ultima come “credito chirografario”, senza tuttavia alterare il grado del credito che, evidentemente, rimane privilegiato (e conseguentemente inserito nella classe dei crediti prelatizi incapienti). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-venezia-27-gennaio-2026-pres-campagnolo-est-azzolini
[Nel caso specifico Il Tribunale ha escluso, dunque, che l'incapienza trasformi integralmente il creditore prelatizio in un creditore chirografario ab origine. La qualità di creditore privilegiato continua a rilevare ai fini dell'art. 112, comma 2, lett. d), CCII. La soluzione è funzionale anche alla concreta operatività della ristrutturazione trasversale: una diversa interpretazione rischierebbe di escludere proprio i creditori che, essendo solo parzialmente soddisfatti dalla prelazione, sono maggiormente incisi dalla proposta concordataria. Nel caso esaminato, il Tribunale ha quindi ritenuto integrato il requisito dell'art. 112, comma 2, lett. d), anche attraverso il voto favorevole di classi composte da creditori prelatizi incapienti, arrivando all'omologazione di una proposta approvata da 11 classi su 12.]
[Cfr anche in questa rivista Tribunale Monza, 28 Aprile 2026 - https://www.unijuris.it/node/9403 che, sempre in materia di ristrutturazione trasversale, ha valorizzato il requisito della classe “interessata” mediante un vero e proprio test distributivo dell'intero valore secondo la priorità assoluta. In tema di criterio di distribuzione dell’attivo eccedente quello di liquidazione, cfr. in questa rivista:Corte d'Appello di Milano, 20 febbraio 2025 https://www.unijuris.it/node/8573].
