Corte d’Appello di Torino – Azione revocatoria fallimentare per pagamenti a società di leasing – Prova dello stato d’insolvenza

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Data di riferimento: 
30/11/2010

Corte d'Appello di Torino, 30 novembre 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

La compensazione tra il debito del fornitore, poi fallito, per l'acquisto del credito del locatore finanziario verso il locatario inadempiente e il debito del locatore finanziario per la restituzione dei depositi fruttiferi costituenti garanzia del contratto di leasing non integra una fattispecie di pagamento con mezzi anormali, revocabile ex art. 67, primo comma, n. 2, LF, anche se avvenuta nel periodo "sospetto". (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

La prova dello stato d'insolvenza del tradens da parte dell'accipiens ai fini dell'azione revocatoria fallimentare non può desumersi dall'"anomalo" atteggiarsi dell'operazione dedotta in revoca, oggettivamente considerata. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

La prova dello stato d'insolvenza ai fini dell'azione revocatoria fallimentare non può, altresì, desumersi dalla qualificazione professionale dell'accipiens, poiché la veste imprenditoriale di costui, per quanto certamente peculiare, non potrebbe da sola fungere quale indizio a supporto della prova del requisito. Tuttavia, tale qualificazione soggettiva può e deve essere presa in considerazione, se non altro, come "occasione" dell'instaurazione di un rapporto a sua volta "qualificato", nel cui sviluppo la società finanziaria abbia potuto avere contezza, non già astratta ed ipotetica ma diretta ed effettiva, dello stato di incapacità finanziaria del proprio cliente. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

L'analisi dei cc.dd. "indici" di bilancio (sulla solidità patrimoniale, sulla situazione finanziaria e sulla riclassificazione del conto economico) può condurre alla prova certa e positiva dello stato d'insolvenza del tradens ai fini dell'azione revocatoria fallimentare soltanto se i suoi risultati si pongono in termini di assoluta evidenza e di lampante conclusività, ovvero se tali risultati si possono "corroborare" in forza di altri e più oggettivi elementi di giudizio, acquisibili all'interno del più vasto compendio istruttorio di causa. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

I piani di rientro, quando vengono rispettati, non costituiscono elemento decisivo ai fini della prova dello stato d'insolvenza del tradens da parte dell'accipiens ai fini dell'azione revocatoria fallimentare. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]