SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 09.05.2008 - AMMISSIONE AL PASSIVO CON RISERVA DEL FIDEIUSSORE

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Data di riferimento: 
09/05/2008

Il fideiussore che abbia effettuato pagamenti parziali prima della dichiarazione di fallimento può insinuarsi al passivo per la somma pagata, ma sarà postergato al creditore fino all'integrale pagamento di questi (le quote di riparto del fideiussore saranno assegnate al creditore).
Qualora il creditore ottenga pagamenti parziali nel corso della procedura dal fideiussore, egli ha comunque il diritto di essere insinuato al passivo per l'intera somma, fino ad integrale pagamento. È doveroso in questo caso ammettere con riserva il credito del fideiussore nei confronti del fallito, non determinandosi alcun svantaggio per la massa in quanto solo una volta avvenuto il pagamento integrale del creditore tale riserva potrà essere sciolta ed il fideiussore potrà partecipare ai riparti.
La previsione dell'art. 61 co.1 impone infatti solamente che il regresso avvenga dopo l'integrale pagamento del creditore, condizione che non viene violata dall'ammissione con riserva del credito del fideiussore che rispetto all'azione di regresso costituisce solo un'attività prodromica, diretta all'accertamento del creditoe non al suo soddisfacimento, e che non esime dall'effettiva prova, al momento dello scioglimento della riserva, dell'avvenuto integrale pagamento del creditore (impostazione in parziale contrasto con Cass.n.903 del 17/01/08). Provvedimento tratto dal sito del Tribunale di Milano:www.fallimentitribunalemilano.net

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]