Trib. Terni – Istruttoria prefallimentare ed ammissibilità della sospensione cautelare della vendita in esecuzione immobiliare.

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Data di riferimento: 
03/03/2011

Tribunale di Terni , 3 marzo 2011 - dott. Alfredo Rainone - presidente, dott.ssa Paola Vella - g,.d. relatore, dott.ssa barbara Di Giovannantonio - giudice.

La valutazione in relazione all'ammissibilità in sede di istruttoria prefallimentare di misure cautelari quali quelle sospensive di azioni esecutive individuali deve condursi solo partendo dall'obiettivo che esse perseguono la tutela del patrimonio dell'impresa intesa come impedimento di una potenziale disgragazione aziendale o patrimoniale dell'imprenditore - e dalla provvisorietà (e non ultrattività) loro attribuita dal legislatore, essendo destinate alla revoca, tanto con il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, quanto con la sentenza dichiarativa di fallimento, salvo restare assorbite da uno degli effetti di quest'ultima in ipotesi di conferma. In questa prospettiva non sembrano inammissibili misure volte ad impedire temporaneamente la vendita coattiva di cespiti immobiliari laddove essi facciano parte, ad esempio, di un più ampio patrimonio aziendale che, restandone impoverito, comporterebbe un minor ricavato dalla liquidazione fallimentare, con pregiudizio per la massa dei creditori. Né in ciò può leggersi una inaccettabile lesione del diritto ad agire del creditore individuale posto che l'innovazione legislativa ha sicuramente legittimato un sacrificio della tutela singolare in vista del miglior risultato distributivo realizzabile in sede concorsuale. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]