Tribunale diTorre Annunziata - Incostituzionalità dell'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo,

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Data di riferimento: 
20/01/2011

Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, 20 gennaio 2011 dr. Massimo Palescandolo Presidente rel. dr. Francesco Ottaviano Giudice dr.ssa Maria Rosaria Giugliano Giudice

L'art. 1 l.f., nel non consentire la sottoposizione alle disposizioni sul fallimento degli imprenditori agricoli (e dei soggetti equiparati), consentendola ai soli imprenditori commerciali, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e, più precisamente, con quel criterio ermeneutico normalmente utilizzato dalla Corte Costituzionale, riassumibile nel principio di ragionevolezza, per cui un diverso trattamento deve trovare una reale "ragione" giustificatrice, imponendo l'eguaglianza formale - di cui al comma primo dell'art. 3 Cost. - di trattare in modo uguale le situazioni ragionevolmente eguali e in modo diverso le situazioni realmente - e non solo apparentemente - diverse (cd. divieto di parificazioni e distinzioni irragionevoli). La scelta legislativa di (continuare ad) escludere dal novero dell'area della fallibilità l'impresa ovvero l'imprenditore avente come oggetto l'attività agricola non è più razionale, ponendosi, pertanto, in conflitto costituzionale. (Francesco Gabassi- Riproduzione riservata).

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]